Oggetto: 51-A.S. 2024/2025: DECRETO DI COSTITUZIONE DEL GLO L. N. 104/92 ART. 15 COME SOSTITUITO DAL D.LGS. N.66/17 ART. 9 COMMA 10, INTEGRATO E MODIFICATO DAL D.LGS. N.96/19 - DECRETO INTERMINISTERIALE N.182 DEL 29 DICEMBRE 2020
Destinatari: alunni e famiglie, docenti, personale ATA
prot.15235 dell’8/10/2024
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Legge 104/92, art. 15, comma 2, che recita: “Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo”;
Visto il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6);
Visto il D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma2); recante “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
Vista la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
Vista l’Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità);
Vista la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);
Vista la nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità);
Vista la legge n. 170, 8 ottobre 2010 – Gazzetta Ufficiale N 244 del 18 ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
Viste le indicazioni operative emanate con Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013;
Vista la legge 107/2015 , recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il D.Lgs n. 66 del 2017 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, comma 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visti gli articoli 5, comma 3 e 4, e art.7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell’articolo 12 della legge 104/92;
Visto l’articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che modifica l’art.15 comma 10 e 11 della Legge 104/1992;
Richiamato l’art. 10 del D.lgs n. 66/2017 così come modificato dal Decreto n. 96/2019 che all’art.10 demanda ai Dirigenti Scolastici la procedura di valutazione sul contingente di sostegno che necessita nella scuola e la costituzione (art. 9 comma 10) dei gruppi di lavoro operativi (GLO) al fine della definizione dei PEI e la proposta di quantificazione delle ore di sostegno;
VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Visto il CCLN 2016/2018 relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, art. 22, c. 4;
Visto il Piano triennale dell’Offerta Formativa , che prevede la costituzione di Gruppi di Lavoro per l’Inclusione (G.L.O.) costituito da: insegnanti funzioni strumentali; insegnanti di sostegno; genitori; referenti ASP territoriale;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”;
VISTO l’allegato B del succitato Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto “Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell’accertamento di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche”;
Considerata la complessità delle tematiche inerenti all’inclusione degli alunni disabili, con certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento e B.E.S. individuati dai consigli di classe;
TENUTO CONTO della sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio e Indicazioni operative per la redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022 secondo nota ministeriale prot. 2044 del 17 settembre 2021
RICHIAMATE le misure adottate dall’Istituzione scolastica in materia di trattamento di dati personali;
VALUTATA la necessità di istituire formalmente il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione scolastica degli studenti con disabilità, come da disposizioni vigenti;
PRESO ATTO che il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione scolastica degli studenti con disabilità può essere integrato da esperti designati da ciascuna delle parti o congiuntamente e che la partecipazione al GLO è a titolo gratuito;
ACQUISITA la disponibilità degli interessati a far parte del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità;
TENUTO CONTO del Piano Annuale per Inclusione;
ESAMINATO il fascicolo personale dell’alunno;
DECRETA
Art1. – Costituzione – La costituzione del gruppo di lavoro, a cui ora il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di GLO, Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione di ogni allievo con disabilità iscritto alla Istituzione Scolastica.
Viene attivato il gruppo suddetto per ciascun allievo con certificazione legge n°104/1992
Art.2 – Composizione, durata e tempo di incarico
– Nell’istituto d’Istruzione Superiore “GIOVANNI GIOLITTI” di Torino il GLO è composto:
- dal Dirigente Scolastico prof.ssa Franca Zampollo o da suo delegato;
- Funzione strumentale per l’inclusione prof.ssa Alessandra Mori, Lorenza Carelli
- dall’intero Consiglio di Classe;
- dai genitori, o da chi esercita la responsabilità genitoriale dell’alunno disabile;
- da figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica (assistenti all’autonomia e alla comunicazione della Cooperativa SOCIALE E.T. s.c.s. ONLUS, assistenti sociali, operatori sanitari (ASL/Specialisti, Enti Locali, Associazioni) coinvolti nei progetti formativi e di integrazione degli alunni ecc);
Il GLO così composto resta in carica per la durata del ciclo scolastico dell’alunno predetto; in caso di modifiche sopravvenute si provvede all’ aggiornamento della composizione.
Il GLO si riunisce previo congruo preavviso alle parti:
- entro il 30 di novembre (salvo diversa indicazione) per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo
- nel mese di febbraio per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie
- entro il 30 di giugno (salvo diversa indicazione) per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo
- entro il 30 di giugno (salvo diversa indicazione) per la redazione del PEI provvisorio per gli allievi con nuova certificazione
Il Glo si riunisce su invito formale del Dirigente scolastico (e – in caso di privati esterni alla scuola -, acquisita dal Dirigente Scolastico l’autorizzazione dei genitori per la privacy) possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all’Ordine del Giorno, anche altre figure professionali il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del Gruppo.
Art.3 – Convocazione – Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico o dalle Funzioni strumentali delegate dal D.S.
Il Dirigente Scolastico è tenuto a convocare, previa possibile intesa con gli operatori dei Servizi e le famiglie, tutte le componenti che costituiscono Il Gruppo di Lavoro
Art.4 – Competenze e funzioni -Il Gruppo presiede alla programmazione generale dell’integrazione scolastica ed ha il compito di “collaborare alle iniziative educative di integrazione previste dal piano educativo individualizzato” dei singoli alunni (Legge 104/92).
Il Gruppo di Lavoro, tenuto conto del profilo di funzionamento, svolge i compiti previsti nel Decreto interministeriale n.182/2020 e nelle allegate Linee guida ed in particolare i seguenti:
- Definizione del PEI sui modelli allegati al Decreto interministeriale n. 182/2020
- Verifica periodica in itinere del processo di inclusione in relazione all’aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione per l’anno scolastico successivo
- Quantificazione proposta delle ore di sostegno, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta;
- Individuazione e quantificazione delle altre misure di sostegno con riferimento anche alla tipologia degli interventi necessari per garantire il diritto allo studio e alla frequenza (Assistenza di base, Assistenza specialistica, Esigenze di tipo sanitario) e agli arredi speciali, ausili didattici e informatici.
- eventuali esigenze di servizio di trasporto scolastico.
Essendo il GLO un gruppo di lavoro, le decisioni si prendono a maggioranza; pertanto non è pregiudiziale – in sostanza per normativa – la mancata sottoscrizione di una o più componenti del gruppo, compresi i genitori.
Art.5 – Riunioni – Il gruppo si riunisce mediamente due/tre volte l’anno o quando se ne ravvisi la necessità.
Esso si può riunire in:
- seduta plenaria (con la partecipazione di tutti i membri);
- seduta ristretta (con la sola presenza dei docenti);
- seduta dedicata (con la partecipazione di coloro che si occupano in particolare di un alunno).
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, ove necessario, esperti esterni o persone che al di fuori dell’istituto che si occupano degli alunni BES. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale da inviare a bes@istitutogiolitti.edu.it
- Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
- Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.
Articolo 6 – Compensi
Ai componenti del GLO non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.
Articolo 7 – Notifica
Il presente Decreto, depositato agli atti dell’Istituzione scolastica, è notificato ai componenti del GLO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Franca Zampollo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs.39/93)