Oggetto: 138 - Ingresso in Istituto del personale docente, delle studentesse e degli studenti
Destinatari: alunni e famiglie, docenti, personale ATA
Si comunica che, per ragioni di sicurezza, l’ingresso in Istituto è così regolato:
- le docenti e i docenti possono accedere ai locali del primo piano (aula insegnanti e servizi) a partire dalle ore 07:30. Si ricorda che le docenti e i docenti devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, così come stabilito dalle Disposizioni di servizio trasmesse da questa Dirigenza ad inizio a.s. nonché dalla vigente normativa;
- le studentesse e gli studenti possono accedere in Istituto a partire dalle ore 07:55, all’apertura della porta d’ingresso.
L’ingresso alle studentesse e agli studenti, sarà consentito solo fino alle ore 8.05; ulteriori orari di entrata posticipata devono essere documentati da apposito cartellino con autorizzazione; la mancanza di tale documento non consentirà l’accesso posticipato.
Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assegnati all’ingresso hanno il compito di aprire la porta di entrata dell’istituto per l’accesso delle studentesse e degli studenti all’orario stabilito, ovvero alle 07:55, di sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli stessi in prossimità della porta di entrata della scuola, che provvederanno a richiudere al termine dell’orario d’ingresso, ovvero alle ore 08:05.
Le disposizioni sopra riportate sono valide anche per l’ingresso delle ore 09:00.
La porta di accesso, da tale orario, rimarrà chiusa e verrà aperta, in caso di necessità, tramite il citofono interno dalla collaboratrice o dal collaboratore scolastici addetti.
Le altre collaboratrici e gli altri collaboratori scolastici vigileranno il passaggio delle studentesse e degli studenti nelle rispettive aree di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule ai vari piani.
Si ricorda che la Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell’area A (collaboratori scolastici) “compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, […] di vigilanza sulle studentesse e sugli sudenti, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”. Conseguentemente, le collaboratrici e i collaboratori scolastici sono tenuti a esercitare l’attività di sorveglianza e di vigilanza delle studentesse e degli studenti all’ingresso, all’uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell’attività didattica.
Dopo l’inizio delle attività didattiche tutte le porte, tranne le uscite di sicurezza, dovranno rimanere chiuse.
L’uscita/entrata dalla scuola di ogni studentessa e di ogni studente, durante le lezioni, potrà avvenire solo previa presentazione dell’autorizzazione scritta che dovrà essere presentata alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici addetti alla sorveglianza all’entrata/uscita dalla scuola o alle docenti e ai docenti addetti alla vigilanza all’accesso a scuola nelle prime ore di lezione; in nessun altro caso è autorizzata l’uscita o entrata durante le ore di lezione.
Le collaboratrici e i collaboratori scolastici vigilano sulle operazioni di uscita ed entrata, richiamando al rispetto delle norme comportamentali.
Compito importante di collaboratrici e collaboratori scolastici è quello di vigilare costantemente l’ingresso, i corridoi, la palestra, gli spazi esterni alle aule e i laboratori onde prevenire atti di violenza, vandalismo da parte di studentesse e studenti o di personale estraneo che potrebbe introdursi inavvertitamente all’interno dell’edificio. La mancata vigilanza potrebbe provocare incidenti e danni che si ripercuoterebbero negativamente sull’intera comunità scolastica.
Si ringrazia della collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Franca Zampollo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs.39/93)